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ott, mar

Con l'ordinanza allegata il Sindaco di Salò, tenuto conto che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura al di sotto delle medie stagionali, ha autorizzato l'accensione anticipata dal giorno 08 ottobre 2024 fino al giorno 14 ottobre 2024 degli impianti di riscaldamento, per un massimo di 7 ore giornaliere (comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno) e con l'osservanza delle temperature e delle altre disposizioni indicate ai punti 3 e 4 dell'ordinanza allegata.

L’accensione anticipata dal giorno 08 ottobre 2024 fino al giorno 14 ottobre 2024 compreso, degli impianti di riscaldamento con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 citato: 1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere; 2. la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno; 3. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza); 4. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano: a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione; f) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività; g) agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore; h) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; i) agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; J) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al precedente punto 1.; k) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; l) agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente; m) agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti di cui al precedente punto 1., ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera j).